Lo statuto
Articolo 1: Costituzione
Articolo 2: Scopo
Articolo 3: Attività strumentali, accessorie e connesse
Articolo 4: Associati dell’Associazione
Articolo 5: Recesso ed Esclusione
Articolo 6: Patrimonio
Articolo 7: Esercizio Finanziario
Articolo 8: Organi
Articolo 9: Assemblea
Articolo 10: Convocazione e quorum
Articolo 11: Organo amministrativo
Articolo 12: Collegio Sindacale
Articolo 13: Collegio dei revisori
Articolo 14: Controversie
Articolo 15: Scioglimento
Articolo 16: Rinvio
E’ costituita l’Associazione denominata: “Logos – Famiglia e Minori – Roma”, la cui durata è a tempo indeterminato. L’Associazione ha sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, 239. Potranno essere istituite altrove sedi secondarie. L’Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro; tuttavia, per il perseguimento di scopi statutari e per contribuire alla copertura delle relative spese, essa potrà anche svolgere attività economiche, commerciali e di prestazione di servizi, destinandone gli utili al raggiungimento dei fini associativi.
La finalità dell’Associazione, è quella non lucrativa, e quindi di ideare, promuovere e sostenere attività ed iniziative nell’ambito della solidarietà sociale, con particolare attenzione alla famiglia, ai minori e alla donna.
L’Associazione si propone di operare nei settori:
- tutela dei diritti della persona;
- sostegno psicologico;
- assistenza legale;
- mediazione familiare;
- procedure di A.D.R (soluzioni alternative per le controversie) quali la mediazione interculturale, la mediazione scolastica, la mediazione sociale, la conciliazione stragiudiziale, etc;
- formazione;
- ricerca scientifica,
- promozione della interculturalità, in ambito sia nazionale che internazionale, per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di utilità sociale.
L’Associazione si pone come principale obiettivo la valorizzazione e la tutela della Famiglia, della Genitorialità, dei Minori utilizzando per il raggiungimento dello stesso le più svariate forme di sensibilizzazione e divulgazione, quali:
- conferenze, dibattiti, convegni, stages sia in Italia che all’estero ed eventi in genere;
- pubblicità, attraverso i mass media, i sistemi telematici, le pubblicazioni, la produzione di filmati o audiovisivi e tutto quanto possa risultare utile per il coinvolgimento dell’opinione pubblica nelle problematiche inerenti direttamente o indirettamente gli scopi dell’Associazione;
- assistenza, psicologica e legale, nei confronti di chi, trovandosi in una situazione di disagio psichico, psicofisico, morale, economico o di frustrazione, eccetera, necessiti di sostegno, con particolare riguardo ai soggetti più indifesi della società: i minori, in situazioni di disagio familiare quali la separazione dei genitori, l’abbandono oppure nei casi di affidamento, adozioni, o in caso di violenza o abuso ecc;
- fare opera di prevenzione ed intervenire concretamente a favore di minori che subiscono violenza fisica e psicologica fuori e all’interno della famiglie e di donne adulte che hanno subito abusi e maltrattamenti.
L’Associazione garantisce il migliore espletamento di tali attività, avvalendosi delle competenze di professionisti esperti nei relativi settori: psicologi, psicoterapeuti, avvocati, mediatori familiari, specialisti in diritto di famiglia, specialisti in procedure di ADR (soluzione alternativa per le controversie) e tutti quei professionisti la cui competenza rientra negli scopi statutari.
L’Associazione infine intende attivare e sostenere i contatti istituzionali, ad ogni livello, al fine, tra l’ altro, di sensibilizzare gli interlocutori pubblici nei settori di volta in volta affrontati.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione, sempre nell’ ambito delle finalità di cui all’ Art. 2 del presente Statuto, potrà tra l’altro:
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l’acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
- stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
- partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell’Associazione;
- organizzare corsi di formazione, stages, anche internazionali e scambi culturali;
- svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.
Conseguenzialmente, l’Associazione potrà:
- partecipare a gare d’appalto, licitazioni private e trattative private con enti territoriali e non territoriali, pubblici e privati relativamente agli scopi sociali;
- compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, aventi pertinenza con gli scopi associativi;
- usufruire, per il raggiungimento degli scopi, di contributi erogati da Enti pubblici e privati o da singole persone e conseguentemente potrà stipulare delle convenzioni con enti pubblici e/o privati;
- assumere e licenziare personale;
- promuovere la costituzione di comitati, cooperative ed altre forme associative, tecnicamente e specificamente idonee secondo il diritto positivo vigente, anche assumendo interessenze, partecipazioni e affiliazioni con altri enti, associazioni o istituzioni che abbiano oggetto affine, connesso, complementare o analogo al proprio.
L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie, per natura, a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L’Associazione potrà emettere titoli di solidarietà.
Sono aderenti all’Associazione:
- soci fondatori
- soci effettivi
- soci ordinari
- soci benemeriti
- beneficiari dell’Associazione.
Sono soci fondatori tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione. Sono soci effettivi coloro che partecipano personalmente alla vita dell’associazione, fornendo un contributo fattivo di lavoro e di idee per il raggiungimento degli scopi sociali, Sono soci ordinari coloro i quali condividono le finalità dell’associazione. Sono soci benemeriti coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo. Sono beneficiari coloro ai quali vengono erogati i servizi che l’associazione si propone di svolgere. In ogni caso potranno associarsi le persone fisiche e giuridiche e quei soggetti che saranno nominati tali, avendone fatto richiesta, con deliberazione adottata con la maggioranza di due terzi dei membri dal Consiglio Direttivo. La delibera è inappellabile.
Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio Direttivo. Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul patrimonio dell’ Associazione. Il numero dei soci è illimitato.
L’Associato che intende recedere dall’Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente. Il Consiglio Direttivo decide inappellabilmente con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri l’esclusione di associati, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:
- morosità per mancato versamento della quota associativa entro il 31 marzo di ciascun anno;
- inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell’ Associazione ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell’Associazione;
- condotta incompatibile con le finalità e gli ideali dell’Associazione.
Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell’associato alla vita associativa.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dalle quote associative versate dagli Associati;
- dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o di partecipazione ad esse;
- da donazioni o da disposizioni testamentarie;
- dai proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
- dai contributi liberi offerti tanto da Associati quanto da terzi. Tali contributi, per disposizione dell’oblatore, possono avere una destinazione specifica;
- dai contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali.
Il Consiglio d’Amministrazione decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite. L’Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, fondi o riserve, né direttamente né indirettamente, che devono essere reinvestiti a favore delle attività societarie di solidarietà sociale.
L’esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il Consiglio d’Amministrazione redige ed approva il 31 marzo di ogni anno il bilancio economico di previsione per l’esercizio in corso ed il conto economico dell’esercizio decorso, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’ approvazione del conto economico avverrà entro il 30 Giugno.
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli aderenti all’Associazione;
- l’Organo Amministrativo (Consiglio Direttivo o Amministratore Unico);
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale, ove ritenuto opportuno;
- il Collegio dei Revisori, ove nominato.
Le cariche all’interno dell’Associazione, ad eccezione del Revisore dei Conti, se nominato, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento di specifici incarichi.
L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l’iscrizione e con i relativi pagamenti e che siano associati da almeno sei mesi. L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario. L’Assemblea ordinaria delibera su:
- le relazioni dell’Organo amministrativo sulle attività svolte e da svolgere;
- il rendiconto patrimoniale e finanziario dell’esercizio chiuso e riscontrato dal Revisore, ove nominato;
- l’elezione dei componenti dell’Organo Amministrativo;
- l’elezione, ove opportuno, del Comitato dei Garanti e/o del Revisore dei Conti;
- eventuali altri argomenti che l’Organo Amministrativo ritenga di sottoporre all’Assemblea.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su deliberazione del Consiglio stesso. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta affissa nei locali della sede sociale. In casi di urgenza l’Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati tre giorni prima della data fissata. Il diritto di intervento in Assemblea nonché il diritto di voto spettano a tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa e che siano associati da almeno sei mesi. Ogni associato maggiore di età ha diritto ad un voto. Sono ammesse le deleghe, ma nessun associato può riceverne più di una. L’Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l’intervento, anche per delega, di almeno metà degli associati e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria e straordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione è necessario l’intervento ed il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da altra persona designata dall’Assemblea stessa. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.
L’Associazione è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri da tre a cinque, nominati dall’assemblea. La durata dell’organo amministrativo può essere triennale, salvo rieleggibilità, e può essere stabilita a tempo indeterminato, salva revoca per giusta causa da parte dell’assemblea. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere; può nominare altre cariche temporanee fissandone i poteri ed i compiti. All’Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, la presidenza dell’Assemblea e la sua convocazione, la convocazione del Consiglio Direttivo e la sua presidenza e la nomina del segretario. In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo assume i provvedimenti di competenza dello stesso, sottoponendoli a ratifica nella successiva riunione. L’Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio Direttivo in associazione con il tesoriere, firma le autorizzazioni di spesa e di erogazioni. Ai componenti l’organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dei loro incarichi. Il Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. I membri dell’Organo Amministrativo sono nominati dall’Assemblea degli associati tra i soci fondatori. Essi potranno essere revocati dall’assemblea per giusta causa con delibera motivata ed approvata con la maggioranza dei due terzi dei presenti. L’Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri in merito alle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare l’Organo Amministrativo:
- fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l?esecuzione stessa;
- delibera su eventuali regolamenti di organizzazione ed amministrazione dell’associazione;
- delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- attua le deliberazioni dell’assemblea, predispone il bilancio annuale;
- predispone, se del caso, il regolamento interno per disciplinare l’attività dell’Associazione sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea;
- delibera sull’ammontare delle quote associative annuali da versare da parte degli associati.
All’Organo Amministrativo è affidato il coordinamento e la direzione di ogni attività dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri in carica. L’Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi, esclusi quegli atti che la legge o lo statuto riservano tassativamente all’Assemblea.
Il Collegio Sindacale, nominato ove ritenuto opportuno, è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. I Sindaci restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Vengono nominati dall’Assemblea che nomina il Presidente dello stesso Collegio. Ai componenti il Collegio Sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dei loro incarichi.
Il Collegio dei revisori, ove previsto dalla legge, è composto da tre membri, viene eletto dall’Assemblea, anche tra i non soci e rimane in carica tre anni.
Qualora dovesse insorgere una controversia riguardo al presente Statuto, o riguardo alla sua interpretazione, esecuzione e validità, si farà ricorso alle procedure di ADR (soluzioni alternative alle controversie) presso gli organismi a ciò deputati.
Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa l’associazione dovesse sciogliersi, l’assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore, che avrà il compito di devolvere il patrimonio dell’associazione stessa ad enti che siano di promozione ed utilità sociale.
Per quant’altro non espressamente previsto nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile ed alle leggi statali, regionali e comunitarie emanate ed emanande in materia.
Articolo 1: Costituzione
E’ costituita l’Associazione denominata: “Logos – Famiglia e Minori – Roma”, la cui durata è a tempo indeterminato. L’Associazione ha sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, 239. Potranno essere istituite altrove sedi secondarie. L’Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro; tuttavia, per il perseguimento di scopi statutari e per contribuire alla copertura delle relative spese, essa potrà anche svolgere attività economiche, commerciali e di prestazione di servizi, destinandone gli utili al raggiungimento dei fini associativi.
Articolo 2: Scopo
La finalità dell’Associazione, è quella non lucrativa, e quindi di ideare, promuovere e sostenere attività ed iniziative nell’ambito della solidarietà sociale, con particolare attenzione alla famiglia, ai minori e alla donna.
L’Associazione si propone di operare nei settori:
- tutela dei diritti della persona;
- sostegno psicologico;
- assistenza legale;
- mediazione familiare;
- procedure di A.D.R (soluzioni alternative per le controversie) quali la mediazione interculturale, la mediazione scolastica, la mediazione sociale, la conciliazione stragiudiziale, etc;
- formazione;
- ricerca scientifica,
- promozione della interculturalità, in ambito sia nazionale che internazionale, per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di utilità sociale.
L’Associazione si pone come principale obiettivo la valorizzazione e la tutela della Famiglia, della Genitorialità, dei Minori utilizzando per il raggiungimento dello stesso le più svariate forme di sensibilizzazione e divulgazione, quali:
- conferenze, dibattiti, convegni, stages sia in Italia che all’estero ed eventi in genere;
- pubblicità, attraverso i mass media, i sistemi telematici, le pubblicazioni, la produzione di filmati o audiovisivi e tutto quanto possa risultare utile per il coinvolgimento dell’opinione pubblica nelle problematiche inerenti direttamente o indirettamente gli scopi dell’Associazione;
- assistenza, psicologica e legale, nei confronti di chi, trovandosi in una situazione di disagio psichico, psicofisico, morale, economico o di frustrazione, eccetera, necessiti di sostegno, con particolare riguardo ai soggetti più indifesi della società: i minori, in situazioni di disagio familiare quali la separazione dei genitori, l’abbandono oppure nei casi di affidamento, adozioni, o in caso di violenza o abuso ecc;
- fare opera di prevenzione ed intervenire concretamente a favore di minori che subiscono violenza fisica e psicologica fuori e all’interno della famiglie e di donne adulte che hanno subito abusi e maltrattamenti.
L’Associazione garantisce il migliore espletamento di tali attività, avvalendosi delle competenze di professionisti esperti nei relativi settori: psicologi, psicoterapeuti, avvocati, mediatori familiari, specialisti in diritto di famiglia, specialisti in procedure di ADR (soluzione alternativa per le controversie) e tutti quei professionisti la cui competenza rientra negli scopi statutari.
L’Associazione infine intende attivare e sostenere i contatti istituzionali, ad ogni livello, al fine, tra l’ altro, di sensibilizzare gli interlocutori pubblici nei settori di volta in volta affrontati.
Articolo 3: Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione, sempre nell’ ambito delle finalità di cui all’ Art. 2 del presente Statuto, potrà tra l’altro:
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l’acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
- stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
- partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell’Associazione;
- organizzare corsi di formazione, stages, anche internazionali e scambi culturali;
- svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.
Conseguenzialmente, l’Associazione potrà:
- partecipare a gare d’appalto, licitazioni private e trattative private con enti territoriali e non territoriali, pubblici e privati relativamente agli scopi sociali;
- compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, aventi pertinenza con gli scopi associativi;
- usufruire, per il raggiungimento degli scopi, di contributi erogati da Enti pubblici e privati o da singole persone e conseguentemente potrà stipulare delle convenzioni con enti pubblici e/o privati;
- assumere e licenziare personale;
- promuovere la costituzione di comitati, cooperative ed altre forme associative, tecnicamente e specificamente idonee secondo il diritto positivo vigente, anche assumendo interessenze, partecipazioni e affiliazioni con altri enti, associazioni o istituzioni che abbiano oggetto affine, connesso, complementare o analogo al proprio.
L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie, per natura, a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L’Associazione potrà emettere titoli di solidarietà.
Articolo 4: Associati dell’Associazione
Sono aderenti all’Associazione:
- soci fondatori
- soci effettivi
- soci ordinari
- soci benemeriti
- beneficiari dell’Associazione.
Sono soci fondatori tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione. Sono soci effettivi coloro che partecipano personalmente alla vita dell’associazione, fornendo un contributo fattivo di lavoro e di idee per il raggiungimento degli scopi sociali, Sono soci ordinari coloro i quali condividono le finalità dell’associazione. Sono soci benemeriti coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo. Sono beneficiari coloro ai quali vengono erogati i servizi che l’associazione si propone di svolgere. In ogni caso potranno associarsi le persone fisiche e giuridiche e quei soggetti che saranno nominati tali, avendone fatto richiesta, con deliberazione adottata con la maggioranza di due terzi dei membri dal Consiglio Direttivo. La delibera è inappellabile.
Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio Direttivo. Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul patrimonio dell’ Associazione. Il numero dei soci è illimitato.
Articolo 5: Recesso ed Esclusione
L’Associato che intende recedere dall’Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente. Il Consiglio Direttivo decide inappellabilmente con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri l’esclusione di associati, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:
- morosità per mancato versamento della quota associativa entro il 31 marzo di ciascun anno;
- inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell’ Associazione ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell’Associazione;
- condotta incompatibile con le finalità e gli ideali dell’Associazione.
Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell’associato alla vita associativa.
Articolo 6: Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dalle quote associative versate dagli Associati;
- dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o di partecipazione ad esse;
- da donazioni o da disposizioni testamentarie;
- dai proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
- dai contributi liberi offerti tanto da Associati quanto da terzi. Tali contributi, per disposizione dell’oblatore, possono avere una destinazione specifica;
- dai contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali.
Il Consiglio d’Amministrazione decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite. L’Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, fondi o riserve, né direttamente né indirettamente, che devono essere reinvestiti a favore delle attività societarie di solidarietà sociale.
Articolo 7: Esercizio Finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il Consiglio d’Amministrazione redige ed approva il 31 marzo di ogni anno il bilancio economico di previsione per l’esercizio in corso ed il conto economico dell’esercizio decorso, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’ approvazione del conto economico avverrà entro il 30 Giugno.
Articolo 8: Organi
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli aderenti all’Associazione;
- l’Organo Amministrativo (Consiglio Direttivo o Amministratore Unico);
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale, ove ritenuto opportuno;
- il Collegio dei Revisori, ove nominato.
Le cariche all’interno dell’Associazione, ad eccezione del Revisore dei Conti, se nominato, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento di specifici incarichi.
Articolo 9: Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l’iscrizione e con i relativi pagamenti e che siano associati da almeno sei mesi. L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario. L’Assemblea ordinaria delibera su:
- le relazioni dell’Organo amministrativo sulle attività svolte e da svolgere;
- il rendiconto patrimoniale e finanziario dell’esercizio chiuso e riscontrato dal Revisore, ove nominato;
- l’elezione dei componenti dell’Organo Amministrativo;
- l’elezione, ove opportuno, del Comitato dei Garanti e/o del Revisore dei Conti;
- eventuali altri argomenti che l’Organo Amministrativo ritenga di sottoporre all’Assemblea.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.
Articolo 10: Convocazione e quorum
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su deliberazione del Consiglio stesso. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta affissa nei locali della sede sociale. In casi di urgenza l’Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati tre giorni prima della data fissata. Il diritto di intervento in Assemblea nonché il diritto di voto spettano a tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa e che siano associati da almeno sei mesi. Ogni associato maggiore di età ha diritto ad un voto. Sono ammesse le deleghe, ma nessun associato può riceverne più di una. L’Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l’intervento, anche per delega, di almeno metà degli associati e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria e straordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione è necessario l’intervento ed il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da altra persona designata dall’Assemblea stessa. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.
Articolo 11: Organo amministrativo
L’Associazione è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri da tre a cinque, nominati dall’assemblea. La durata dell’organo amministrativo può essere triennale, salvo rieleggibilità, e può essere stabilita a tempo indeterminato, salva revoca per giusta causa da parte dell’assemblea. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere; può nominare altre cariche temporanee fissandone i poteri ed i compiti. All’Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, la presidenza dell’Assemblea e la sua convocazione, la convocazione del Consiglio Direttivo e la sua presidenza e la nomina del segretario. In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo assume i provvedimenti di competenza dello stesso, sottoponendoli a ratifica nella successiva riunione. L’Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio Direttivo in associazione con il tesoriere, firma le autorizzazioni di spesa e di erogazioni. Ai componenti l’organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dei loro incarichi. Il Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. I membri dell’Organo Amministrativo sono nominati dall’Assemblea degli associati tra i soci fondatori. Essi potranno essere revocati dall’assemblea per giusta causa con delibera motivata ed approvata con la maggioranza dei due terzi dei presenti. L’Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri in merito alle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare l’Organo Amministrativo:
- fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l?esecuzione stessa;
- delibera su eventuali regolamenti di organizzazione ed amministrazione dell’associazione;
- delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- attua le deliberazioni dell’assemblea, predispone il bilancio annuale;
- predispone, se del caso, il regolamento interno per disciplinare l’attività dell’Associazione sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea;
- delibera sull’ammontare delle quote associative annuali da versare da parte degli associati.
All’Organo Amministrativo è affidato il coordinamento e la direzione di ogni attività dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri in carica. L’Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi, esclusi quegli atti che la legge o lo statuto riservano tassativamente all’Assemblea.
Articolo 12: Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale, nominato ove ritenuto opportuno, è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. I Sindaci restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Vengono nominati dall’Assemblea che nomina il Presidente dello stesso Collegio. Ai componenti il Collegio Sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dei loro incarichi.
Articolo 13: Collegio dei revisori
Il Collegio dei revisori, ove previsto dalla legge, è composto da tre membri, viene eletto dall’Assemblea, anche tra i non soci e rimane in carica tre anni.
Articolo 14: Controversie
Qualora dovesse insorgere una controversia riguardo al presente Statuto, o riguardo alla sua interpretazione, esecuzione e validità, si farà ricorso alle procedure di ADR (soluzioni alternative alle controversie) presso gli organismi a ciò deputati.
Articolo 15: Scioglimento
Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa l’associazione dovesse sciogliersi, l’assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore, che avrà il compito di devolvere il patrimonio dell’associazione stessa ad enti che siano di promozione ed utilità sociale.
Articolo 16: Rinvio
Per quant’altro non espressamente previsto nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile ed alle leggi statali, regionali e comunitarie emanate ed emanande in materia.
- Maria Stella Angelucci;
- Chiara Carnabuci;
- Olga Ciocci;
- Milena Ciullo;
- Mara Gostinicchi;
- Valentina Magrì;
- Maria Antonietta Manzi;
- Carmela Pica;
- Giorgia Ruggio;
- Cinzia Roberti