Secondo quanto riportato sul sito dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, nonostante i progressi degli ultimi anni, le discriminazioni contro le donne e il divario di genere nel mondo del lavoro persistono ancora oggi in molti paesi del mondo. Le donne sono ancora lontane dal raggiungimento dell’uguaglianza di genere nell’ambiente del lavoro e sono spesso retribuite in maniera inferiore rispetto agli uomini.
Se già durante la Dichiarazione di Filadelfia, nel 1944, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro aveva esposto i suoi scopi ed obiettivi, per cui “Tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla loro razza, religione o sesso, hanno il diritto di aspirare al loro progresso materiale ed al loro sviluppo spirituale in condizioni di libertà, di dignità, di sicurezza economica, e con pari opportunità”, nel 1999, l’O.I.L. ribadì la sua funzione: “Promuovere opportunità per uomini e donne affinché possano ottenere un lavoro dignitoso e produttivo, in condizioni di libertà, equità, sicurezza e dignità umana”.
Purtroppo, sulla base dell’ultimo rapporto mondiale dell’O.I.L., ancora oggi il salario delle lavoratrici risulta essere inferiore di circa il 20% rispetto a quello dei lavoratori, anche se svolgono lo stesso lavoro o uno di egual valore.
In Italia, pur trattandosi di un principio garantito dalla Costituzione per cui ex art. 37 “la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore”, il divario salariale di genere si aggira intorno al 12%. L’interruzione della carriera per congedo maternità e la tendenza a considerare le madri meno ambiziose e meno propense a lavorare rispetto agli uomini sono tra le ragioni che incidono su queste disparità. Tuttavia non le uniche, perché spesso si continua ad assistere a veri e propri episodi di discriminazione molto gravi.
Caso emblematico in Italia, fortunatamente risolto, è quello avvenuto nel 2012 in merito alla vicenda della cosiddetta “clausola di gravidanza”, rilevata nei contratti RAI destinati alle collaboratrici esterne a partita Iva, la quale prevedeva che: “Nel caso di malattia, infortunio, gravidanza, causa di forza maggiore od altre cause di impedimento insorte durante l’esecuzione del contratto, Ella dovrà darne tempestiva comunicazione. […] ove i fatti richiamati impedissero a nostro parere, il regolare e continuativo adempimento delle obbligazioni convenute nella presente, quest’ultima potrà essere da noi risoluta di diritto, senza alcun compenso o indennizzo a suo favore”. (Vedi articolo riportato qui) Una clausola che, al di là della sua concreta ed effettiva applicazione, risulta illecita per il solo fatto di essere esposta all’interno di un contratto.
O ancora, un caso più recente (2019) e sul quale sembra si stia ponendo rimedio adeguato, la vicenda riguardante le donne nell’Arma dei Carabinieri e in Guardia di Finanza che, sulla base di quanto emerso in un’ inchiesta giornalistica (Vedi articolo riportato qui) , le donne che presentano una gravidanza durante il concorso interno per avanzamento di grado, devono essere escluse. Una denuncia sollevata da Luca Comellini, segretario generale del “Sindacato dei Militari”, secondo cui “L’individuato stato di gravidanza impedirà la sottoposizione alle prove di efficienza fisica”. E se è emerso che per il personale femminile dei corpi di polizia civili (come la polizia di stato) la gravidanza non è considerata “motivo ostativo” all’avanzamento di carriera, sembra essere una discriminazione a tutti gli effetti quella operata nei confronti delle donne dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
Considerate le modeste difficoltà nel riuscire a raggiungere a livello pratico gli obiettivi volti ad una effettiva uguaglianza di genere nel mondo del lavoro, in occasione della riunione sulla promozione della parità salariale in Europa svoltasi a Berlino il 18 e 19 febbraio 2020, la delegazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha formalizzato l’adesione dell’Italia alla Coalizione Internazionale per la Parità di Retribuzione, i cui obiettivi sono:
- Promuovere la ratifica universale della Convenzione O.I.L. n.100 sulla parità di remunerazione del 1951 e migliorarne l’attuazione;
- Migliorare la legislazione nazionale sulla parità retributiva e la sua applicazione;
- Produrre dati statistici e monitorare sia le tendenze sul divario retributivo di genere che le politiche per ridurlo;
- Promuovere la condivisione delle conoscenze attraverso scambi di buone pratiche tra le parti, sviluppo di capacità e servizi di supporto tecnico;
- Supportare governi, imprese, organizzazione dei datori di lavoro e sindacati al progresso verso la parità retributiva;
- Promuovere politiche e misure che tengano conto della prospettiva di genere per ridurre il divario retributivo.
Viste le numerose iniziative, normative, politiche e sociali, volte al superamento del divario di genere nel mondo del lavoro, si auspica quindi una soluzione definitiva del problema a tutela dei diritti delle lavoratrici.
Area legale – Logos Famiglia e Minori
Studio Legale Roberti
Writer: Dr.ssa Martina Buffone (paralegal)