
Cos’è: La procreazione medicalmente assistita (PMA), meglio conosciuta come “fecondazione artificiale”, è l’insieme delle tecniche utilizzate che danno speranza al concepimento a tutte le coppie per le quali risulti estremamente difficoltoso il metodo naturale.
La procedura: Le metodiche per la procreazione assistita sono numerose a seconda delle difficoltà. In generale, in tutti i casi la coppia che decide di sottoporsi al metodo dovrà effettuare delle analisi del sangue e dei test di fertilità. In particolare, oggi ci occupiamo delle procedure FIVET visto il clamore suscitato dall’ordinanza del 27 gennaio 2021. La procedura FIVET (fecondazione in vitro) consente l’unione artificiale tra ovuli e spermatozoi. In particolare, il protocollo prevede le seguenti fasi:
1) Induzione dell’ovulazione attraverso la somministrazione di farmaci per via intramuscolare o sottocutanea;
2) Prelievo degli ovociti, che avviene a distanza di 36 ore dall’induzione dell’ovulazione. La procedura dura all’incirca 15 minuti;
3) Inseminazione e fecondazione degli ovociti da parte degli spermatozoi opportunamente concentrati e capacitati;
4) Trasferimento di uno o più embrioni cresciuti in vitro nell’utero della paziente.
Il fenomeno in Italia: La procreazione assistita in Italia è disciplinata dalla legge n. 40 del 19 febbraio 2004 recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita, legge a cui si è approdati dopo decenni di tentennamenti tra diritto alla maternità/paternità e questione etiche e bioetiche. Di temi etici e giuridici si occupa appunto l’ordinanza del 27 Gennaio 2021, resa nota il 26 Febbraio 2021.
Con questa ordinanza, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE), per la prima volta in Italia ha riconosciuto con la sua pronuncia il diritto assoluto della donna di utilizzare l’embrione fecondato in vitro con l’ex marito anche senza il consenso di quest’ultimo.
La decisione verte sul consenso al trattamento procreativo prestato dal marito: ex art 6 comma 3 della legge n. 40 del 2004 “La volontà di diventare genitori attraverso la procreazione medicalmente assistita, può essere revocato da ciascuno dei soggetti fino al momento della fecondazione dell’ovulo”. Secondo i giudici quando l’embrione è già in formazione, ed è quindi avvenuto l’impianto, il consenso diviene irrevocabile.
Nel caso di specie la coppia nel 2018 decideva di avere un figlio e, avendo difficoltà con il concepimento naturale, procedeva di comune accordo con la fecondazione in vitro. Purtroppo, successivamente i rapporti della coppia si inclinavano culminando nella separazione. Nonostante ciò, la donna mostrava la sua volontà di continuare il percorso di procreazione assistita, mentre l’ex coniuge era di idea opposta.
L’ordinanza in esame costituisce un’importante approfondimento giurisprudenziale perché tratta la tematica dell’irrevocabilità del consenso nel momento successivo alla formazione dell’embrione. Il consenso, in un momento antecedente a ciò, sarebbe invece revocabile.
Con questa pronuncia il Tribunale ha evidenziato il diritto assoluto della donna di utilizzare gli embrioni creati con l’ex coniuge, poi congelati, anche in un momento successivo ad eventuale separazione e anche contro la volontà del marito.
Tuttavia, una sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 9 Maggio del 2000 riportava un giudizio totalmente opposto. Il ragionamento seguito dalla Corte in questo caso era il seguente: ‘’Gli ovuli umani fecondati ma non impiantati sarebbero entità ben diversa dagli embrioni già allocati nell’utero materno’’. Concludeva affermando che ‘’considerato che il diritto di procreare o di non procreare è costituzionalmente garantito, specie qualora non vi sia un atto una gravidanza, sarebbe in netto contrasto con il diritto di non procreare riconosciuto anche al genitore di sesso maschile la concessione alla sola donna di decidere se procedere nell’impianto in utero degli embrioni’’.
A distanza di venti anni da questa pronuncia, si può osservare una visione innovativa in riferimento non solo al diritto alla vita, ma anche al diritto alla maternità. Infatti, se vent’anni fa il concetto di procreazione era limitato e circoscritto al momento di perfezionamento con una gravidanza (per cui l’embrione in vitro non era considerato al pari di un embrione impiantato nell’utero materno), oggi questo stesso concetto consente di allargare la tutela giuridica anche all’embrione in vitro già formato ma ancora congelato.
Area legale – Logos Famiglia e Minori
Studio Legale Roberti
Writers: Dottoressa Martina Buffone & Dottoressa Chiara Giuliani (paralegals)