La violenza contro le donne e la violenza domestica negli ultimi anni hanno raggiunto numeri elevatissimi.
Anche lo stalking è ormai all’ordine del giorno.
Donne e figli sono sempre più nel mirino di questi reati: ogni giorno il numero delle vittime aumenta sempre di più.
Nel 2019 sono state registrate 88 donne vittime di violenza ogni giorno, una ogni 15 minuti.
Proprio a causa di questi problemi allarmanti, nel corso degli ultimi anni sono state introdotte delle riforme per combattere e punire più severamente tutti questi comportamenti illeciti, stretta conseguenza di discriminazioni sessuali e violazioni dei diritti fondamentali di ogni persona.
CODICE ROSSO Legge 19 luglio 2019, n.69
Il Codice Rosso è la nuova legge volta a combattere i reati di violenza domestica e di genere, un nuovo strumento di tutela per le donne ed i minorenni che quotidianamente sono vittime di questi reati.
Con esso è stato introdotto un trattamento preferenziale volto ad attuare indagini più veloci: la vittima dovrà esser sentita dal PM entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato.
Oltre ad un aumento di pena previsto per alcune fattispecie di reato, con le legge n.69 del 2019 sono stati introdotti anche nuovi reati.
In particolare, le sanzioni penali sono attualmente aumentate per:
- Reato di violenza sessuale, punito con la reclusione da 6 a 12 anni
- Reato di stalking, punito con la reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi
- Reato di maltrattamenti a familiari o conviventi, punito con la reclusione da 3 a 7 anni, ed aggravata fino alla metà se la vittima è un minorenne, disabile, donna in gravidanza, o se l’aggressione è armata.
Quanto, invece, ai nuovi reati introdotti, ne abbiamo ben quattro:
- Il cd. Revenge Porn, il quale si configura nel caso in cui vengano inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi foto o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito di una persona, senza il suo consenso.
La pena prevista è la reclusione da 1 anno a 6 anni, la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La pena è aumentata nel caso in cui l’autore sia il coniuge (anche separato o divorziato) o un’ex della vittima, o se i fatti vengano commessi tramite mezzi telematici. - Il reato di lesioni permanenti al viso fino a deformarne l’aspetto (Sfregi).
Si applica la pena della reclusione da 8 a 14 anni;
se ne deriva la morte della vittima, si applica la pena dell’ergastolo. - Il reato di Nozze Forzate, l’azione volta alla costrizione o induzione al matrimonio.
Si applica la pena della reclusione da 1 a 5 anni;
se la vittima è un minore la pena sarà da 2 a 6 anni di reclusione;
se la vittima è un minore di 14 anni, la pena sarà aggravata della metà. - Il reato di Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
In questo caso la pena prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Per tutti questi reati, nuovi e non, scatta quindi in via immediata il Codice Rosso.
RIFORMA STALKING (2017)
La legge 23 giugno 2017, n.103, ha introdotto il nuovo articolo 162-ter c.p. , intitolato “ estinzione del reato per condotte riparatorie”.
Questa norma prevede che, nei casi di reati procedibili a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato quando l’imputato abbia riparato interamente il danno cagionato dallo stesso, tramite restituzioni o risarcimento, ed abbia inoltre eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Essendo lo stalking un reato procedibile a querela, ad esso si applica la nuova causa di estinzione prevista dalla suddetta riforma: il giudice quindi dichiara l’estinzione del reato a seguito dell’esito positivo delle condotte riparatorie.
Questa nuova causa di estinzione però, può essere applicata solo alle ipotesi di stalking meno gravi, di minore allarme sociale.
In particolare, non si applica nei casi in cui :
- la vittima sia un minore o una persona disabile
- i fatti siano stati commessi tramite minacce reiterate gravi
- il delitto di stalking sia connesso con un altro reato per il quale si deve procedere d’ufficio.
All’atto pratico, è sufficiente la proposta di una somma che il giudice ritenga congrua.
Il reato in questione viene estinto se l’autore si impegna a risarcire il danno.
Lo stalking, quindi, in alcuni casi, rientra tra questi reati.
RIFORMA STALKING (2019)
Il reato di stalking si configura a seguito di un insieme di comportamenti persecutori reiterati, quali minacce, molestie e pedinamenti, posti in essere da un soggetto nei confronti di una vittima, la quale si ritrova in un grave e perdurante stato di ansia, paura e timore per la propria incolumità e quella dei suoi familiari.
Cassazione penale 2 gennaio 2019, n. 61
La nuova normativa attualmente prevede la configurazione del reato di stalking anche in caso di assenza di un incontro fisico tra la vittima e l’imputato: sono sufficienti anche solo alcuni messaggi via Whatsapp e qualche telefonata dal tono minaccioso, che abbiano causato modifiche delle abitudini della persona offesa.
In particolare, bastano anche due condotte di minacce, lesioni o molestie, seppur commesse in un breve periodo di tempo, per parlare di stalking.
Secondo la Cassazione quindi, non è richiesto un arco temporale prolungato né l’indicazione precisa del luogo e della data di ogni episodio di stalking: bensì, è sufficiente che la vittima descriva i comportamenti dell’autore del reato e la loro collocazione dal punto di vista temporale.
Area legale – Logos Famiglia e Minori
Studio Legale Roberti
Writer: Dottoressa Carolina Fattori (paralegal)