L’emergenza attuale del Covid19 oltre a rappresentare un serio pericolo per la salute di tutti noi, per l’economia italiana e per i lavoratori stessi, sta trasformandosi in un grave problema anche per tutti quei padri separati che, nonostante la sospensione della maggior parte delle attività lavorative, sono costretti a versare gli alimenti alle ex moglie ed ai propri figli.
Alcuni di loro non avranno problemi; ma cosa succede a coloro i quali non saranno più in grado di versare l’assegno di mantenimento?
Quali saranno le conseguenze del mancato pagamento degli alimenti?
Ci interessa prima premettere che, avremo ripercussioni diverse in due ambiti: l’ambito del diritto penale e quello del diritto civile.
Per quanto concerne il penale, è bene guardare all’articolo 570 bis, configurante il reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”, introdotto nel 2018 con lo scopo di estendere l’applicabilità dell’art. 570 c.p. a condotte di natura più marcatamente economica.
Difatti, l’art. 570 c.p. si limita a sanzionare in modo generico il genitore che omette di assicurare i mezzi di sussistenza ai propri discendenti, per poi rimettere al giudice la valutazione della gravità del fatto stesso e l’inflizione della pena.
Invece, il nuovo art. 570 bis c.p. recita: “le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.
L’autore di tale reato verrà punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da centrotre euro fino a milletrentadue euro.
In ambito civile invece, nel caso di mancato adempimento dell’obbligazione pecuniaria, il debitore sarà obbligato al risarcimento del danno al creditore.
Inoltre il creditore potrà iniziare un’esecuzione forzata, ad esempio un pignoramento, tramite il possesso di un titolo esecutivo, consistente in un atto scritto che accerta il diritto del creditore e l’obbligazione stessa e conferisce al creditore il potere di agire nei confronti del debitore pignorando una parte del patrimonio del debitore.
Cosa fare quindi?
Se si è impossibilitati al pagamento degli alimenti verso la propria ex moglie ed i propri figli, a causa appunto dell’emergenza che il nostro Paese sta attraversando in questi giorni, sarebbe utile guardare all’articolo 1256 del codice civile.
Infatti, in tale articolo il legislatore configura l’ipotesi in cui la prestazione diviene impossibile, ovvero il debitore non può adempiere alla propria obbligazione, per una causa a lui non imputabile.
Se l’impossibilità è temporanea, come nel nostro caso, il debitore stesso finché sussiste l’impossibilità, non sarà responsabile del ritardo dell’adempimento.
Se entrambe le parti si accordano nella riduzione o sospensione del mantenimento mensile, è necessario dare una formalità a tale accordo, sottoscrivendo con i propri legali un accordo di modifica, indicando anche la durata della stessa.
Altrimenti, tramite il proprio legale si inoltra una comunicazione scritta alla controparte, in cui si manifesta l’impossibilità al pagamento degli alimenti, spiegandone le reali motivazioni.
Area legale – Logos Famiglia e Minori
Studio Legale Roberti
Writer: Dottoressa Carolina Fattori (paralegal)