
Dalla fine degli anni ’90 si sta assistendo ad una nuova rivoluzione sociale e tecnologica che sta modificando profondamente la società.
La protagonista dei cambiamenti sociali è sempre la famiglia, che sta vivendo una fase transitoria, nella quale si stanno definendo nuove regole e nuove modalità di vita.
Un esempio fra gli altri è quello delle famiglie di tipo allargato. Questo nuovo tipo di realtà sta spingendo il legislatore e la giurisprudenza a definirne la natura e le modalità di gestione al fine di garantirne un riconoscimento e una disciplina chiara.
La Legge 76 del 2016 (la cd. Legge Cirinnà), infatti, ha dato pieno riconoscimento non soltanto alle unioni civili ma anche alle coppie di fatto, aprendo un nuovo scenario di fattispecie e conseguenti tutele. La Cirinnà mette in chiaro che anche una coppia non fondata sul matrimonio è tutelata e rilevante.
Una delle diverse tipologie di coppia di fatto, rientranti nella legge, è quella composta dal coniuge separato e dal nuovo compagno o compagna. Nel 2015 la quota di famiglie “ricostituite” dopo la fine del matrimonio ha superato il 30% sul totale dei nuclei. Oggi quasi una famiglia su tre è composta da uno dei due genitori, dal nuovo compagno (o compagna) e da eventuali figli, di uno dei due o di entrambi. Una tendenza che pare inarrestabile. Secondo Istat, nel 1998 le famiglie ricomposte erano il 16,8% del totale. Nel 2009, il 28%.
In tale materia, pertanto, la Cirinnà può considerarsi il capolinea di un percorso normativo, iniziato nel 2006 con la riforma dell’articolo 155 del Codice civile, il quale ha previsto che “in caso di separazione dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi”.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 283/2009, ha evidenziato che non è giustificato il divieto per la nuova compagna di incontrare i figli della coppia, sussistendo, nel caso di specie, una relazione stabile ed equilibrata.
Il Tribunale di Milano, sez. IX civile, con ordinanza 23 marzo 2013, ha ribadito che: “In assenza di pregiudizio per il minore e adottando le opportune cautele, il genitore separato ha diritto a coinvolgere il proprio figlio nella sua nuova relazione sentimentale … Peraltro, il divieto di frequentazione del nuovo convivente del genitore non collocatario, di fatto può tradursi in una lesione del diritto di visita inclusivo del pernottamento perché il nuovo partner non è un mero ospite che può essere allontanato tout court dalla casa; l’effetto sarebbe porre il padre di fronte ad una scelta che mette da una parte la nuova compagna e dall’altro il figlio; quanto troverebbe giustificazione solo se il preminente interesse della prole fosse esposto a rischio [..]”.
Una sentenza del gennaio 2017 del Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di un papà che chiedeva che venissero vietati i contatti tra i figli e il nuovo compagno dell’ex moglie. Nel caso in esame la presenza della nuova figura familiare nella vita della donna si era consolidata al punto che i due avevano avuto un bambino al quale i fratelli (figli della donna e dell’uomo che si era rivolto al tribunale) erano molto legati.
L’obiettivo, quindi, a cui si deve puntare è quello di ricreare un nuovo sistema familiare riportando una sensazione di benessere sia per gli adulti che per i minori, favorendo lo stabilirsi di relazione positive ed equilibrate. A tal proposito, infatti, Il Tribunale di Milano, inoltre, evidenzia: “che la migliore letteratura psicologica sul punto ritiene che il graduale inserimento dei nuovi compagni, nella vita dei figli di genitori separati, corrisponda al loro benessere, dove madre e padre abbiano cura e premura di far comprendere alla prole che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali”.
Se non sussistono pregiudizi per i minori, non ci sono divieti. Infatti, non può essere accolta la richiesta del genitore volta a inibire i rapporti tra i figli e il nuovo partner dell’ex se la relazione con il nuovo compagno è ormai consolidata e, quindi, per il tempo trascorso, i minori abbiano metabolizzato la sua presenza nella vita del padre o della madre.
Il principio da ricordare sempre è quello della bigenitorialità: i figli, anche dopo la separazione, continuano ad avere due genitori, con due vite diverse, e quindi hanno diritto di partecipare alla vita di entrambi i genitori nella sua interezza. Da ciò deriva che, ove non sussistano situazioni gravi, è normale che i figli vengano in contatto con i nuovi partner dei genitori. Spesso si assiste a “veti” da parte di un genitore alla frequentazione del partner dell’altro. Questi divieti sono ingiustificati e illegittimi.
Nessuna norma, infatti, prevede che il genitore separato frequenti i suoi figli in modo esclusivo e in solitudine. Questo principio è applicabile anche nel caso in cui la nuova compagna/o del papà o della mamma siano stati la causa della cessazione del vincolo matrimoniale. Non vanno mai confusi il piano della infedeltà coniugale con quello dell’affidamento dei figli.
Tuttavia, si reputa necessario e opportuno che tale coinvolgimento non crei nei figli eccessivo disagio. La presenza di un nuovo compagno (o compagna) non deve turbare i figli nel loro rapporto con il genitore presso cui convivono. I genitori separati o divorziati non devono coinvolgere troppo il nuovo partner nei rapporti con i figli se questi vengono turbati dalla presenza di un estraneo accanto al padre o alla madre. Sicché, se i minori mostrano disagio nel rapportarsi al nuovo compagno del genitore con cui vivono, il giudice li può “trasferire” presso l’altro genitore.
A tale proposito si è infatti pronunciata la Cassazione civile, sezione I, con sentenza del 10 maggio del 2017 n. 11448.
Ciò che si può evincere, in definitiva, è che a prescindere dai mutamenti e dalla fluidità dei nuclei familiari, il fine principale è e deve essere quello di garantire la costituzione e il mantenimento di un ambiente sano nel quale vivere e crescere, a prescindere dalle scelte personali che i genitori possano intraprendere, puntando ad assicurare il più possibile il benessere psico-fisico dei minori coinvolti.
Area legale – Logos Famiglia e Minori
Studio Legale Roberti
Writer: Dottoressa Flavia Di Carlo (paralegal)